Art. 11.
(Limite alla raccolta di risorse economiche).

      1. I soggetti esercenti attività radiotelevisiva in ambito nazionale, a qualunque titolo, possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al periodo precedente sono quelli derivanti da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni nonché i ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto

 

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delle spettanze delle agenzie di intermediazione.
      2. I soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui al presente comma si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta.
      3. I soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale o comunque esercenti a qualunque titolo in ambito nazionale attività radiofoniche possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico.